mercoledì 9 dicembre 2015

Il 10 settembre 2015 la CAMERA DEI DEPUTATI della REPUBBLICA ITALIANA continua ad occuparsi della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà


“È troppo oneroso e poco conveniente per i cittadini procedere allo svincolo delle aree
concesse in diritto di superficie”


Dopo il documento di martedì 4 agosto 2015:



E prima dell’intervento in aula di martedì 27 ottobre 2015 dell’On. Ezio Casati (Partito Democratico):


la Camera dei deputati si è nuovamente occupata della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà della prima casa economica e popolare di migliaia di famiglie italiane.




ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06356
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 479 del 10/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: SENALDI ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/09/2015
  

Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
PARTITO DEMOCRATICO
10/09/2015
PARTITO DEMOCRATICO
10/09/2015
PARTITO DEMOCRATICO
10/09/2015
PARTITO DEMOCRATICO
10/09/2015
PARTITO DEMOCRATICO
10/09/2015
PARTITO DEMOCRATICO
10/09/2015


Commissione assegnataria
Destinatari
Ministero destinatario:
·       MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/09/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/09/2015
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06356
presentato da
SENALDI Angelo
testo di
Giovedì 10 settembre 2015, seduta n. 479

  SENALDI, FRAGOMELI, ARLOTTI, BENAMATI, BAZOLI, ROSSI e ROMANINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con l'approvazione dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), sono state introdotte nuove disposizioni, abrogative delle precedenti, che consentono ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie, nonché di eliminare i viticoli di alienabilità contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992;
con proprie delibere diversi comuni hanno approvato la possibilità di trasformare i diritti di superficie in diritti di proprietà, hanno, definito procedure e criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui alla legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, contenenti le formule di calcolo e i parametri per la determinazione del corrispettivo in capo ai proprietari di alloggi di edilizia convenzionata ai fini dell'eliminazione dei vincoli in essere nascenti dalla sottoscrizione di convenzioni ex legge n. 865 del 1971, e hanno fissato schemi di convenzione-tipo per la trasformazione dal diritto di superficie al diritto di proprietà;
l'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998, così come modificato dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) recita: «Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato «attraverso il valore venale dei bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento», al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47»;
a seguito della predetta norma molti comuni hanno, con proprie delibere, esercitato la facoltà di abbattere il valore bene fino al 50 per cento;
l'interpretazione normativa sottesa alle predette deliberazioni si fondava, oltre che sulle considerazioni che avevano portato il legislatore della legge n. 147 del 2013 a ritenere che, dopo l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, l'applicazione del valore d'esproprio rendeva eccessivamente onerose e, pertanto, poco appetibili le operazioni previste dall'articolo 31, comma 48 della legge n. 448 del 1998, su una lettura testuale della disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2014, nella quale la definizione «tale valore» non poteva che riferirsi alle precedenti parole «valore venale», posto che per l'altro elemento quantitativo (di natura percentuale) il legislatore aveva usato il termine «misura pari a»;
in seguito la sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell'esercizio della sua facoltà di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo, consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza (articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successiva modificazione e integrazione), con delibera n. 10 del 9 marzo 2015, pubblicata il 24 marzo 2015, si è espressa sui criteri di determinazione dei corrispettivi disciplinati dall'articolo 31, comma 48 legge n. 448 del 1998 sopra richiamato, pronunciando il seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, legge n. 448 del 1998, come novellata all'articolo 1, comma 392, legge n. 147 del 2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all'Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento. Il citato comma 392 non immuta, per il resto, l'originaria formulazione del comma 8 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all'articolo 31, comma 47, della legge n. 448 del 1998;
dall'applicazione del principio di diritto sopra enunciato consegue una formula di calcolo dei corrispettivi per la cessione in proprietà o l'eliminazione dei vincoli di alienabilità nelle aree PEEP, rendendo troppo oneroso e poco conveniente per i cittadini procedere allo svincolo delle aree concesse in diritto di superficie;
le difficoltà di investimento, di manutenzione di stabili pubblici, di implementazione di nuovi interventi a sostegno delle problematiche abitative del territorio di molti comuni possono essere sostenute dai proventi derivanti della cessione di aree prima concesse in diritto di superficie –:
se ed eventualmente quando il Ministro intenda operare per addivenire ad una definitiva ed univoca interpretazione della norma al fine di fornire agli enti e ai cittadini interessati, e in particolare ai comuni che hanno previsto la possibilità di trasformare i diritti di superficie in diritti di proprietà salvo poi sospendere le relative delibere, un quadro di riferimento sicuro, anche tenendo conto della possibilità di utilizzare i fondi incassati dell'ente locale attraverso lo svincolo oneroso nelle aree dei programmi di edilizia economica e popolari PEEP per manutenzioni sul patrimonio immobiliare pubblico e per nuove edificazioni di edilizia popolare e convenzionata. (5-06356)


Il link dove reperire il documento:




La CAMERA DEI DEPUTATI, così come da sempre sostenuto dai condomini 167 di CARA TERRA MIA, ritiene che così restando la questione è “troppo oneroso e poco conveniente per i cittadini procedere allo svincolo delle aree concesse in diritto di superficie”.


I condomini 167 di Paderno Dugnano, in un tale contesto, sia a livello centrale, sia a livello locale, non possono certo aderire alle proposte di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, della prima amministrazione Alparone, e mai ritirate.

Serve pazienza, e aspettare:

A livello centrale - addivenire ad una definitiva ed univoca interpretazione della norma, così come affermato dal presente documento.

A livello localeredigere nuove stime, eque ed agevolative per i cittadini, che partano da un valore a metro quadrato rispettoso dei valori minimi previsti dalle tabelle OMI dell’Agenzia delle entrate ed abbandonando quindi l’abnorme valutazione (definita “minima”) di €/mq. 1.912, e reintroducendo, come precedentemente previsto, la riduzione del 25%, prevista dai criteri di calcolo dell’indennità̀ di espropriazione, ovvero dall’all’art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), che le Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, avevano già ritenuto doveroso operarsi.



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