Come
accennato nella pubblicazione della risposta della Giunta, pubblichiamo punto
per punto gli approfondimenti con i nostri commenti.
1 Punto
- La delibera della Corte dei Conti
La nostra proposta
Correggere l’evidente
errore e rispettare il parere della Corte dei Conti n. 22/CONTR/11 del 14
aprile 2011, come
da Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale della Città di Paderno Dugnano n. 50 del 28/06/2011, che
ha tra l’altro deliberato: “Di dare atto che il corrispettivo
inerente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
per le aree già cedute in diritto di superficie sarà calcolato secondo quanto
previsto dalla delibera della Corte dei conti Sezioni Riunite n. 22/CONTR/11
del 14 aprile 2011 e precisamente “...deve
essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico al netto
degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 percento
al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo
dell’indennità di espropriazione... ovvero all’art. 37, commi 1 e 2, del DPR
n. 327/2001, come modificati dalla legge 24/12/2007 n. 244.
I nostri commenti alla risposta del
Sindaco
Il
sig. Sindaco “scarica” la responsabilità del mancato rispetto del parere della
Corte dei Conti a Sezioni Riunite (Organo Costituzionale), sul Segretario
Generale che in Commissione Territorio del 24
ottobre 2011 avrebbe tra l’altro “chiarito” che trattasi di “errore nella delibera della
Corte dei Conti”.
Consultando i Verbali
sul sito del Comune - Commissione
Territorio, si rileva che non vi sono verbali pubblicati dopo il 5 Luglio 2011.
L’Amministrazione comunale di Paderno
Dugnano, aggrappandosi alle parole del Segretario Generale, si assume l’onere
di “giudicare” l’operato dei Giudici della Suprema Corte a Sezioni Riunite,
ritenendoli incapaci nella mera lettura di una Legge, e quindi si arroga il
diritto di non rispettarne il parere.
Che l’errore lo abbia commesso la Corte dei Conti, certo non
lo abbiamo detto noi, è un’opinione dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione
comunale nella persona del sig. Sindaco ora, per difendere una riduzione (al
60%) penalizzante per i cittadini, diversa di quella disposta dalla Corte dei
Conti a Sezioni Riunite (del 60%), si appella alla vigenza dell’art. 31, comma
48 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.
E’ vero, tale norma
esiste e va rispettata, anzi applicata, ed è quello che non ha fatto
l’Amministrazione di centrodestra padernese. L’art. 31, comma 48 della Legge 23
dicembre 1998 n. 448, è l’unica norma applicabile nel procedimento per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, per i terreni
i cui espropri sono divenuti “irrevocabili” prima dell’entrata in vigore
dell’art. 2, comma 89 e 90 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244
(disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
L’amministrazione comunale si appella al parere della Corte dei
Conti n. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011 per vessare i cittadini a cui chiede
importi incredibilmente “gonfiati” (oltre il 100%), ricordiamo le parole del Vicesindaco Bogani nel Consiglio Comunale
del 28 giugno 2011: “Questo passaggio viene effettuato
perché sono cambiate alcune cose rispetto alla delibera che abbiamo approvato,
appunto, in questo Consiglio, nel 2003. Infatti, questa Amministrazione, quando
è entrata in carica, non ha fatto altro che portare avanti proprio quei
criteri che ci erano stati lasciati in eredità dal Consiglio Comunale
precedente, e questo, fino a che abbiamo potuto applicare quei criteri, abbiamo
fatto. Cosa è successo? Nel 2011, le
Sezioni riunite della Corte dei Conti ha finalmente sentenziato su come deve
essere applicata la legge in questione e, di conseguenza, con questa
applicazione, ha dato i criteri di come devono essere calcolate le aree e le
stime da poi proporre, insomma, ai cittadini.”, ma ne disconosce il merito nelle
parti che vanno a vantaggio dei cittadini.
Il parere della Corte dei Conti n.
22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, è espresso in relazione solo dell’art. 2, comma
89 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, e non anche in relazione al comma
90 (applicazione della norma). Quindi il parere è stato pronunciato unicamente
per i terreni i cui procedimenti di esproprio erano ancora in corso all’entrata
in vigore della citata legge.
Caro condomino:
-
Quando è stato costruito il tuo immobile?
-
Quando ti è stata consegnata la tua casa?
-
Pensi che il 24 dicembre del 2007 l’esproprio del terreno su cui
sorge il tuo stabile era ancora revocabile?
Segnaliamo il secondo
punto che pubblicheremo nei prossimi giorni:
Rivedere il valore a mq. Commerciale e
le risposte di questa Amministrazione.
Vi informeremo sui criteri con cui l’amministrazione ha definito
il valore venale. Quale fonte ha utilizzato come riferimento. Ve ne sono altre
fortemente utilizzate nella valutazione degli immobili e con valori e parametri
diversi.
A presto
Non so cosa dire, se sono arrivati al punto di dire che un organo costituzionale sbaglia e loro fanno sempre tutto bene non c'è speranza.
RispondiEliminaLa malattia è in stato troppo avanzato per sperare in una guarigione.
ragazzi fate paura!piuma dopo piuma spennate il pollo la segretaria comunale avvocatessa deve leggere e replicare a tutto ciò dando consigli corretti al primo cittadino! AVANTI COSI
RispondiElimina