mercoledì 9 maggio 2012

Punto 4 L’unico riferimento rimane la L. 448/1998



Il nostro Sindaco Marco Alparone per spiegare a quali riferimenti normativi si deve rifare per la corretta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà testualmente dichiara:

“è evidente che l’unico riferimento rimane la L. 448/1998”


Siamo felici di scoprire che anche per il nostro sig. Sindaco, l’unico riferimento normativo in vigore è la citata legge. Ma cosa dice la norma in questione?
Cominciamo a dire che il riferimento corre all’art. 31, comma 48 della Legge del 23 dicembre 1998 n. 448 che qui riportiamo:

Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.
Nel confermare che quanto afferma in nostro Sindaco in merito alla riduzione da operare (al 60%) è corretto, dobbiamo porci una semplice domanda:

1)     Cosa vuol dire al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359?

Bene proviamo a fare chiarezza. In primo luogo dobbiamo vedere come è stata determinata l’indennità di esproprio dei nostri terreni. Se il procedimento espropriativo del terreno si era reso irrevocabile il 24 dicembre 2007, data di entrata in vigore della Legge n. 244/2007, la determinazione dell’indennità di esproprio è necessariamente avvenuta ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Tale norma con Sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 della Corte Costituzionale è stata dichiarata illegittima.
Ma ciò non ha avuto conseguenza alcuna sulla determinazione dell’indennità di esproprio dei terreni in diritto di superficie di Paderno Dugnano, in quanto i procedimenti espropriativi si erano già resi irrevocabili.
In parole povere possiamo dire che le indennità di esproprio dei nostri terreni, calcolate secondo la normativa dichiarata illegittima dall’ottobre 2007, sono state abbastanza basse, pur rivalutate ad oggi meno di 10 €/mq., comunque già a suo tempo interamente pagati dai cittadini.

L’amministrazione comunale di centrodestra a partire dalle proposte inviate nell’anno 2011 (per l’anno 2010 sono stati considerati i riferimenti corretti), decide di non rispettare il disposto dell’art. 31, comma 48 della Legge 448/1998, slegando le indennità di espropriazione effettivamente determinate, dai corrispettivi da calcolare per la trasformazione del diritto di superficie.

In questo modo a fronte dei circa 10 euro al metro quadrato di effettivo costo dei terreni (valore rivalutato ad oggi e da verificare caso per caso), la pretesa arriva a valutare i nostri terreni circa 100 euro al metro quadrato. Un bel fare cassa per questa Giunta, che adotta due pesi e due misure, se si tratta di costi per gli espropri, comunque già coperti dalle tasche degli assegnatari, o prezzi da addebitare per la trasformazione del diritto di superficie ai cittadini.

Possiamo dire che l’Amministrazione ha comprato a poco, ma vuol vendere a tanto, in barba alla legge e alla tasche dei cittadini.

Questo è l’aspetto economico, ma i nostri amministratori non si limitano a tartassarci, e a chiederci molto più del dovuto, ci vogliono trattare da perfetti babbei.
Se il sig. Sindaco solo in data 13 aprile 2012 fa un corretto richiamo alla norma in vigore per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, non applicata e non considerata da Lui e dalla Sua Giunta.
La Legge in vigore risale all’anno 1998, e non è certo cambiata tra il 2010 e il 2011.

Le dichiarazioni politiche a sostegno delle scelte di questa Amministrazione, che abbiamo fino ad oggi registrato sono di tutt’altro tenore.


Ne ricordiamo solo alcune:

- Comunicato stampa della Città di Paderno Dugnano del 30 settembre 2011 a firma del Vicesindaco Gianluca Bogani (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania):
“abbiamo fatto il massimo di quanto ci era consentito dalla legge per andare incontro ai cittadini potenzialmente interessati e nel rispetto anche di tutti quei cittadini padernesi che non sono in diritto di superficie e ai quali avremmo fatto un danno erariale se non avessimo rispettato certi valori indicati dalle norme”;

- Comunicato stampa del Popolo della Libertà – Coordinamento Cittadino Paderno Dugnano del 6 ottobre 2011:
Cosa è cambiato dal 2009 ad oggi? LA LEGGE!
Non è possibile “Ripristinare il meccanismo di calcolo precedente per evitare ingiustizie fra i cittadini”, lo vieta la Legge!! A Paderno Dugnano il rispetto delle regole è il fulcro del buon governo. La giunta di centro destra si muove nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti. Far passare l’applicazione di una legge per una volontà politica a scapito dei cittadini è un tentativo miserabile di screditare un lavoro ligio e rispettoso.”;

- Comunicato stampa della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania - Lega Lombarda di Paderno Dugnano del 11 ottobre 2011:

“E’ facile gridare allo scandalo sulle tariffe e dire che potevano essere più basse. Certo, basta violare la legge. E’ facile urlare che in passato i corrispettivi da pagare erano inferiori. 

Certo, la legge era più blanda. E’ facile dire che il Comune si deve occupare riscossione delle rate. Certo, se il Comune fosse una banca. Possiamo ascoltare tante storie, tanti “se”, molti “ma” però ciò che conta è la concretezza nel rispetto delle regole.”;
Tutte le dichiarazioni qui riportate fanno un generico riferimento a chissà quale legge, ma finalmente, almeno il sig. Sindaco Marco Alparone con la risposta data alla proposta del Comitato Cara Terra Mia del 13 aprile 2012 si accorge che:

“è evidente che l’unico riferimento rimane la L. 448/1998”
Quindi il Sindaco Alparone, a differenza del Vicesindaco Bogani e dei Partiti di maggioranza che lo sostengono dichiara di pensare, come noi, che dal 2010 al 2011 non è cambiata nessuna Legge.

Se questo è veramente il Suo pensiero, facciamo presente che è lo stesso degli amministratori  della Città di Paderno Dugnano che lo hanno preceduto, e che hanno chiesto di ripristinare il meccanismo di calcolo precedente (es: Lettera aperta al popolo della 167 e ai cittadini padernesi di Ernesto Cairoli, già Assessore ai LL.PP. della Giunta Massetti).

Il ripristino della modalità di calcolo precedente è conforme alla prescrizioni di legge. Dal 2010 al 2011 non è cambiata nessuna norma. L’ultima variazione legislativa è costituita dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 che all’art. 2, comma 89 varia le modalità di calcolo per l’indennità di espropriazione (non per la trasformazione del diritto di superficie).

Tale norma non è comunque applicabile alle trasformazioni del diritto di superficie “proposte” ai cittadini padernesi, in quanto il successivo comma 90, specifica testualmente che:

“Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennita' di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”

I procedimenti espropriativi dei nostri terreni non erano certo in corso all’entrata in vigore della citata norma, ma si sono resi irrevocabili da tempo.

La stessa Corte dei Conti a Sezioni riunite con la Delibera n. 22 del 14 aprile 2011, nel rispondere ad un quesito del Comune di Muravera, fa riferimento unicamente all’art. 2, comma 89 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, non considerando quindi la fattispecie rappresentata dal comma 90. Quindi anche il parere della Corte dei Conti, non ha attinenza con la trasformazione del diritto di superficie “proposto” nel 2011 dalla Giunta padernese, in quanto si esprime unicamente su casi di procedimenti espropriativi in corso alla data del 24 dicembre 2007 (art. 2 comma 89).

Ma che significato hanno allora, le parole che il sig. Sindaco ha pronunciato nel Consiglio Comunale del 28 novembre 2011?

Noi non potremmo mai proporre, di nuovo, perché lo abbiamo fatto, lo so, cifre che la legge non permette più di proporre. Io di questo me sono convinto e so bene che lo sapete anche voi.

Non esiste alcuna giustificazione
alla disparità di trattamento
perpetrata dall’Amministrazione Comunale
tra il 2010 e il 2011.


Il quinto punto che pubblicheremo nei prossimi giorni ve lo ricordiamo :


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pubblicazione


1 Punto  - La delibera della Corte dei Conti
2 Punto -  Rivedere il valore a mq. Commerciale
3 Punto -  Applicare sconti sociali
4 Punto -  L’unico riferimento rimane la L. 448/1998”

5 Punto -  
Due parole sulle risposte alle “Proposte diverse”:

6 Punto -  Dove finiscono i soldi dei condomini 167?

Vi informeremo su cosa intende l’Amministrazione di centrodestra padernese per “pagamento agevolato” e sulle modalità di redazione degli atti di trasformazione che la stessa ha adottato.

A breve 



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