“È troppo oneroso e poco conveniente per i
cittadini procedere allo svincolo delle aree
concesse in diritto di superficie”
Dopo il documento di
martedì 4 agosto 2015:
E prima dell’intervento in
aula di martedì 27 ottobre 2015 dell’On. Ezio Casati (Partito Democratico):
la Camera dei deputati si è
nuovamente occupata della trasformazione del diritto di superficie in diritto
di proprietà della prima casa economica e popolare di migliaia di famiglie
italiane.
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06356
Dati di
presentazione dell'atto
Legislatura:
17
Seduta di annuncio: 479 del 10/09/2015
Firmatari
Elenco dei co-firmatari dell'atto
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Nominativo co-firmatario
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Gruppo
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Data firma
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PARTITO
DEMOCRATICO
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10/09/2015
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PARTITO
DEMOCRATICO
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10/09/2015
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PARTITO
DEMOCRATICO
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10/09/2015
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PARTITO
DEMOCRATICO
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10/09/2015
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PARTITO
DEMOCRATICO
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10/09/2015
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PARTITO
DEMOCRATICO
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10/09/2015
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Commissione assegnataria
Destinatari
Ministero
destinatario:
·
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/09/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO
PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/09/2015
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06356
Interrogazione a risposta in commissione 5-06356
presentato da
SENALDI
Angelo
testo di
Giovedì
10 settembre 2015, seduta n. 479
SENALDI,
FRAGOMELI, ARLOTTI,
BENAMATI, BAZOLI, ROSSI e ROMANINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:
con l'approvazione dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), sono state introdotte nuove disposizioni, abrogative delle precedenti, che consentono ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie, nonché di eliminare i viticoli di alienabilità contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992;
con l'approvazione dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), sono state introdotte nuove disposizioni, abrogative delle precedenti, che consentono ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie, nonché di eliminare i viticoli di alienabilità contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992;
con proprie delibere diversi comuni
hanno approvato la possibilità di trasformare i diritti di superficie in
diritti di proprietà, hanno, definito procedure e criteri per la determinazione
dei corrispettivi di cui alla legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni
e integrazioni, contenenti le formule di calcolo e i parametri per la
determinazione del corrispettivo in capo ai proprietari di alloggi di edilizia
convenzionata ai fini dell'eliminazione dei vincoli in essere nascenti dalla
sottoscrizione di convenzioni ex
legge n. 865 del 1971, e hanno fissato schemi di convenzione-tipo per la
trasformazione dal diritto di superficie al diritto di proprietà;
l'articolo
31, comma 48, della legge n. 448 del 1998, così come modificato dall'articolo
1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) recita: «Il corrispettivo delle aree
cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato «attraverso il valore venale dei
bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per
cento», al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie,
rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il
mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto
di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può
essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47»;
a
seguito della predetta norma molti comuni hanno, con proprie delibere, esercitato
la facoltà di abbattere il valore bene fino al 50 per cento;
l'interpretazione
normativa sottesa alle predette deliberazioni si fondava, oltre che sulle
considerazioni che avevano portato il legislatore della legge n. 147 del 2013 a
ritenere che, dopo l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, l'applicazione
del valore d'esproprio rendeva eccessivamente
onerose e, pertanto, poco appetibili le operazioni previste dall'articolo 31,
comma 48 della legge n. 448 del 1998, su una lettura testuale della disposizione introdotta
dalla legge di stabilità 2014, nella quale la
definizione «tale valore» non poteva che riferirsi alle precedenti parole «valore
venale», posto che per l'altro elemento
quantitativo (di natura percentuale) il legislatore aveva usato il termine
«misura pari a»;
in seguito la sezione delle autonomie
della Corte dei conti,
nell'esercizio della sua facoltà di prevenire o risolvere contrasti
interpretativi rilevanti per l'attività di controllo, consultiva o per la
risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza (articolo 6, comma
4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successiva modificazione e integrazione),
con delibera n. 10 del 9
marzo 2015, pubblicata il 24 marzo 2015, si è espressa sui criteri di
determinazione dei corrispettivi disciplinati dall'articolo 31, comma 48 legge
n. 448 del 1998 sopra richiamato, pronunciando il seguente principio di
diritto: «La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, legge n. 448 del
1998, come novellata all'articolo 1, comma 392, legge n. 147 del 2013 deve
essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data
all'Ente la facoltà di
abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore
venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista
riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento. Il citato comma 392 non
immuta, per il resto, l'originaria formulazione del comma 8 e, pertanto, il
corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri
di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati
versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e
non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute
direttamente in proprietà al momento
della trasformazione di cui all'articolo 31, comma 47, della legge n. 448 del
1998;
dall'applicazione del principio di diritto sopra
enunciato consegue una formula di calcolo dei corrispettivi per la cessione in
proprietà o l'eliminazione dei vincoli di alienabilità nelle aree PEEP,
rendendo troppo oneroso e poco conveniente per i cittadini procedere allo
svincolo delle aree concesse in diritto di superficie;
le difficoltà di investimento, di
manutenzione di stabili pubblici, di implementazione di nuovi interventi a
sostegno delle problematiche abitative del territorio di molti comuni possono
essere sostenute dai proventi derivanti della cessione di aree prima concesse
in diritto di superficie –:
se ed eventualmente quando il Ministro intenda operare per addivenire ad una definitiva ed univoca interpretazione della norma al fine di fornire agli enti e ai cittadini interessati, e in particolare ai comuni che hanno previsto la possibilità di trasformare i diritti di superficie in diritti di proprietà salvo poi sospendere le relative delibere, un quadro di riferimento sicuro, anche tenendo conto della possibilità di utilizzare i fondi incassati dell'ente locale attraverso lo svincolo oneroso nelle aree dei programmi di edilizia economica e popolari PEEP per manutenzioni sul patrimonio immobiliare pubblico e per nuove edificazioni di edilizia popolare e convenzionata. (5-06356)
se ed eventualmente quando il Ministro intenda operare per addivenire ad una definitiva ed univoca interpretazione della norma al fine di fornire agli enti e ai cittadini interessati, e in particolare ai comuni che hanno previsto la possibilità di trasformare i diritti di superficie in diritti di proprietà salvo poi sospendere le relative delibere, un quadro di riferimento sicuro, anche tenendo conto della possibilità di utilizzare i fondi incassati dell'ente locale attraverso lo svincolo oneroso nelle aree dei programmi di edilizia economica e popolari PEEP per manutenzioni sul patrimonio immobiliare pubblico e per nuove edificazioni di edilizia popolare e convenzionata. (5-06356)
Il link dove reperire il documento:
La CAMERA DEI
DEPUTATI, così come da sempre sostenuto dai condomini 167 di CARA TERRA MIA,
ritiene che così restando la questione è “troppo
oneroso e poco conveniente per i cittadini procedere allo svincolo delle aree
concesse in diritto di superficie”.
I condomini 167 di Paderno
Dugnano, in un tale contesto, sia a livello centrale, sia a livello locale, non
possono certo aderire alle proposte di trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà, della prima amministrazione Alparone, e mai ritirate.
Serve pazienza, e
aspettare:
A livello centrale - addivenire ad una definitiva ed univoca
interpretazione della norma, così come affermato
dal presente documento.
A livello
locale – redigere nuove stime, eque ed agevolative per i
cittadini, che partano da un valore a metro quadrato rispettoso dei valori minimi previsti
dalle tabelle OMI dell’Agenzia delle entrate
ed abbandonando quindi l’abnorme valutazione (definita “minima”) di €/mq. 1.912,
e reintroducendo, come precedentemente previsto, la riduzione del 25%, prevista dai criteri di calcolo dell’indennità̀ di
espropriazione, ovvero dall’all’art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001,
n. 327 (modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), che le Sezioni
riunite della Corte dei conti con la deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile
2011, avevano già ritenuto doveroso operarsi.
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