A seguito
della deliberazione n. 10 del 21 marzo 2016, ad oggetto: “Adeguamento modalità di determinazione dei corrispettivi per la
cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie – art.
31 Legge 23/12/1998 n. 448.”, approvata con i soli voti di maggioranza,
sono stati rideterminati (leggasi aumentati) i corrispettivi per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di “alcuni”
ambiti ex lege 167/1962 di Paderno
Dugnano.
Come già
precisato, si considera tale adeguamento come in atto quasi dovuto,
conformandosi al parere della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie,
espresso nell’adunanza del 9 marzo 2015 con deliberazione n. 10 del 9 marzo 2015.
Tuttavia dobbiamo
rilevare che, con l’ampio arco temporale a disposizione di oltre un anno (dal 9
marzo 2015 al 21 marzo 2016), si è persa una buona occasione, per mettere mano
all’intero impianto della trasformazione del diritto di superficie in diritto
di proprietà padernese, o, almeno per esprimere una chiara volontà d’intenti
che vada nel senso dell’equilibrio e dell’equità, ed invece:
Se
continuiamo a rilevare l’ormai cronica mancanza di qualsivoglia iniziativa
agevolativa nei confronti dei cittadini, quali possibilità di redazioni degli
atti con il Segretario comunale o la possibilità di rateizzare la richiesta,
ingenuamente, ribadiamo che ci si poteva aspettare almeno che venissero
affrontati almeno due temi fondamentali, a correzione della voce “Valore Venale”.
Primo. La corretta valorizzazione delle abitazioni,
secondo le tabelle OMI dell’Agenzia delle entrate che, per abitazioni civili
(le abitazioni economiche hanno un valore inferiore) in normale stato
conservativo site in zone periferiche, nel II° semestre 2015 (ultimo dato
disponibile) è pari a € 1.450, mentre per le stime continua ad
essere pari a € 1.912 (€ 2.250 – 15%)
secondo vecchie e ormai superate tabelle OSMI del II° semestre 2010 e del I°
semestre 2011 relative a NUOVE
abitazioni.
Secondo. La riduzione del 25% normativamente
prevista dall’articolo 2, comma 89 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244,
che ha modificato l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, già prevista dalla deliberazione di Consiglio n. 50 del 28
giugno 2011, scomparsa senza alcuna ragione con la deliberazione di Consiglio
n. 17 del 7 aprile 2014, continua a
latitare. Tale riduzione è ripetutamente citata
da vari pareri della Corte dei Conti.
Non ci
facciamo infinocchiare dalle sirene che vorrebbero tale riduzione
normativamente scomparsa.
Allo
stesso modo resta da chiarire un ulteriore nodo relativo relativo alla
determinazione degli “oneri di
concessione del diritto di superficie” già, a suo tempo, pagati dai
condomini 167, tra documenti scomparsi o inesistenti, e strani calcoli
penalizzanti per i cittadini (di cui ci occuperemo nel dettaglio).
L’aumento effettivo, rispetto
ad una richiesta già ritenuta inaccettabile, è:
- nell’ordine del 70% nel
migliore dei casi;
- anche oltre il 120% (ben
oltre il doppio).
Non è
difficile comprendere come l’Amministrazione Alparone – Bogani abbia imboccato una via senza uscita,
penalizzando i condomini 167 che hanno necessità di vendere la loro prima casa.
Per i condomini 167 che non devono
cedere l’abitazione, continua l’inutilità ed il danno nel procedere, alle
condizioni fin qui proposte, con la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà della loro, ricordiamo, abitazione economica e popolare.
La
tabella con i nuovi corrispettivi richiesti:
Condomini
167 – sempre più tartassati
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