domenica 3 luglio 2016

La Determinazione n. 349 del 5 maggio 2016: Rideterminazione (grande aumento) dei corrispettivi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà



A seguito della deliberazione n. 10 del 21 marzo 2016, ad oggetto: “Adeguamento modalità di determinazione dei corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie – art. 31 Legge 23/12/1998 n. 448.”, approvata con i soli voti di maggioranza, sono stati rideterminati (leggasi aumentati) i corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di “alcuni” ambiti ex lege 167/1962 di Paderno Dugnano.

Come già precisato, si considera tale adeguamento come in atto quasi dovuto, conformandosi al parere della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, espresso nell’adunanza del 9 marzo 2015 con deliberazione n. 10 del 9 marzo 2015.



Tuttavia dobbiamo rilevare che, con l’ampio arco temporale a disposizione di oltre un anno (dal 9 marzo 2015 al 21 marzo 2016), si è persa una buona occasione, per mettere mano all’intero impianto della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà padernese, o, almeno per esprimere una chiara volontà d’intenti che vada nel senso dell’equilibrio e dell’equità, ed invece:


 
Se continuiamo a rilevare l’ormai cronica mancanza di qualsivoglia iniziativa agevolativa nei confronti dei cittadini, quali possibilità di redazioni degli atti con il Segretario comunale o la possibilità di rateizzare la richiesta, ingenuamente, ribadiamo che ci si poteva aspettare almeno che venissero affrontati almeno due temi fondamentali, a correzione della voce “Valore Venale”.

Primo. La corretta valorizzazione delle abitazioni, secondo le tabelle OMI dell’Agenzia delle entrate che, per abitazioni civili (le abitazioni economiche hanno un valore inferiore) in normale stato conservativo site in zone periferiche, nel II° semestre 2015 (ultimo dato disponibile) è pari a € 1.450, mentre per le stime continua ad essere pari a € 1.912 (€ 2.250 – 15%) secondo vecchie e ormai superate tabelle OSMI del II° semestre 2010 e del I° semestre 2011 relative a NUOVE abitazioni.

Secondo. La riduzione del 25% normativamente prevista dall’articolo 2, comma 89 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, già prevista dalla deliberazione di Consiglio n. 50 del 28 giugno 2011, scomparsa senza alcuna ragione con la deliberazione di Consiglio n. 17 del 7 aprile 2014, continua a latitare. Tale riduzione è ripetutamente citata da vari pareri della Corte dei Conti.

Non ci facciamo infinocchiare dalle sirene che vorrebbero tale riduzione normativamente scomparsa.
Allo stesso modo resta da chiarire un ulteriore nodo relativo relativo alla determinazione degli “oneri di concessione del diritto di superficie” già, a suo tempo, pagati dai condomini 167, tra documenti scomparsi o inesistenti, e strani calcoli penalizzanti per i cittadini (di cui ci occuperemo nel dettaglio).

L’aumento effettivo, rispetto ad una richiesta già ritenuta inaccettabile, è:

- nell’ordine del 70% nel migliore dei casi;

- anche oltre il 120% (ben oltre il doppio).

Non è difficile comprendere come l’Amministrazione Alparone – Bogani abbia  imboccato una via senza uscita, penalizzando i condomini 167 che hanno necessità di vendere la loro prima casa.

Per i condomini 167 che non devono cedere l’abitazione, continua l’inutilità ed il danno nel procedere, alle condizioni fin qui proposte, con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà della loro, ricordiamo, abitazione economica e popolare.

La tabella con i nuovi corrispettivi richiesti:

Ma per le cooperative, non indicate in tabella, che hanno visto formalizzare la vantaggiosa proposta fino all'anno 2010 cosa succede?
Il solito caso di doppiopesismo?

Le regole non sono uguali per tutti?




Condomini 167 – sempre più tartassati



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