Il
parere della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 10 /SEZAUT/2015/QMIG
del 9 marzo 2015, di cui al post:
ha
creato molte perplessità nei condomini 167 che auspicano l’equa e corretta
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà della loro
prima casa economica e popolare.
Le
stesse perplessità sono sorte anche agli organi legislativi, in particolare la Camera dei Deputati nella seduta di
martedì 4 agosto ha impegnato il Governo ad inserire, nel prossimo
provvedimento utile, norme agevolative
che esprimano le originarie finalità agevolative introdotte dall'articolo
1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per essere
chiari corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie
decisamente più bassi.
XVII LEGISLATURA
Allegato A
Seduta di Martedì 4 agosto 2015
Estratto:
La Camera, premesso che:
l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha
soppresso, a partire dagli atti pubblici formati dal 1o gennaio 2014 e dalle
scritture private autenticate da tale data, tutte le agevolazioni e le
esenzioni tributarie sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, quale è il diritto di superficie. Tale norma riguarda
anche la tassazione degli atti di acquisto dai comuni del diritto di superficie
su case costruite su aree Peep (Piano per l'edilizia economico popolare);
l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 ha, nello
specifico, modificato l'aliquota fissandola al 9 per cento con un minimo, a
carico dei contribuenti, di mille euro. Successivamente con la legge n. 164
dell'11 novembre 2014, all'articolo 20, comma 4-ter, sono state ripristinate le
agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di
trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 23 del 2011;
risulta evidente come dal 1o di gennaio all'11 novembre 2014 a coloro che
hanno sottoscritto, per necessità, i contratti per il riscatto dell'area Peep è
stata applicata una tassazione maggiorata rispetto ai cittadini che non hanno
dovuto effettuare tale pratica entro questa ristretta finestra temporale;
appare quindi palese la disparità di trattamento economico tra coloro che
sono riusciti a concludere l’iter per il riscatto prima del 1o gennaio 2014 e
quelli che lo faranno a decorrere dal 12 novembre 2014;
in data 22 dicembre 2014 il Governo ha accolto come raccomandazione un
ordine del giorno (numero 9/02679-bis-B/122) che impegna il Governo a sanare
questa evidente incongruenza;
la stessa Ragioneria dello Stato, in una relazione tecnica sulle coperture
economiche necessarie ad attuare tale provvedimento, ha affermato che gli
effetti sarebbero di entità «non apprezzabile»;
l'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 –
legge finanziaria del 1999 – ha dato la facoltà ai comuni di cedere in
proprietà le aree comprese nei Peep (Piani di edilizia economica e popolare),
già concesse in diritto di superficie, agli attuali proprietari degli alloggi.
In particolare la disposizione prevede, per gli assegnatari delle aree in
superficie, l'opportunità di ottenere la pienezza del diritto di proprietà
dell'immobile posseduto e di disporre del medesimo senza più alcun vincolo e
condizionamento giuridico; per tale fattispecie il corrispettivo da pagare al
comune è determinato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta comunale
secondo determinati criteri e parametri;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 89), novellando i
commi 1 e 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001, ha successivamente introdotto nuovi parametri per la determinazione
del corrispettivo;
l'applicazione di tali parametri, la cui interpretazione consente comunque
una autonomia da parte delle singole amministrazioni comunali rispetto alle
indicazioni degli uffici competenti (come ad esempio la rivalutazione in base
agli indici Istat), sta creando alcune criticità consistenti nelle molteplici
differenziazioni dei corrispettivi da pagare. Le differenziazioni dei
corrispettivi, oltre a generare gravi disparità di trattamento economico fra i
cittadini rispetto alla tempistica di richiesta del riscatto ed alla residenza
(oltre a ricorsi nei tribunali competenti), stanno di fatto bloccando e
rallentando numerose pratiche di cessione;
sarebbe auspicabile, anche in
relazione alla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro
Paese e per promuovere il diritto all'abitazione, addivenire ad una definizione
di criteri uniformi,
su tutto il territorio nazionale, che possa agevolare l'acquisto degli alloggi
nelle aree comprese nei Peep, risolvendo il problema delle domande che ad oggi
risultano bloccate ed impedendo
di fatto alle singole amministrazioni comunali interpretazioni difformi della
norma in oggetto;
in data 15 ottobre 2013 il Governo ha
accolto un ordine del giorno (numero 9/1544-A/17) che impegna il Governo a
«rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep per
promuovere un'applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà
territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte
dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse»;
anche a seguito di tale atto di indirizzo l'articolo 1, comma 392, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'articolo 31, comma 48, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448: tale novella interviene sulla disciplina della
determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del
comune, al fine di prevedere che l'ente, su parere del proprio ufficio tecnico,
fissi tale corrispettivo in misura pari al 60 per
cento (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato
attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il Comune di abbattere
tale valore fino al 50 per cento;
questa norma ha però causato problematiche di carattere
interpretativo. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti,
con la deliberazione n. 58/2015/PAR del 9 marzo 2015, ha pronunciato il seguente
principio di diritto: «La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, legge
n. 448 del 1998, come novellata dall'articolo 1, comma 392, legge n. 147 del
2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del
corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà, è data all'Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la
quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente
di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento;
appare palese che questa interpretazione della Corte
dei conti differisca sostanzialmente dalle originarie finalità introdotte
dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo
provvedimento utile:
una norma che modifichi l'articolo 20, comma 4-ter, della legge n. 164
dell'11 novembre 2014, sancendo che nei riguardi delle domande di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, già definite
mediante contratti sottoscritti in sede di rogito notarile tra il 1o gennaio
2014 e l'11 novembre 2014, venga ricalcolato l'importo dovuto utilizzando i
criteri vigenti (previsti dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23
del 2011) e contestualmente vengano rimborsate ai cittadini coinvolti le
maggiori somme versate;
una norma volta a rimodulare i
parametri normativi relativi alla cessione delle aree comprese nei piani di
edilizia economica e popolare, al fine di applicare la normativa in
modo uniforme ed indifferenziato, in tutte le realtà territoriali,
interpretando la disposizione prevista dall'articolo 31, comma 48, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27
dicembre 2013, n. 147) nel senso che il corrispettivo è determinato partendo dal valore venale del
bene, che l'ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando
successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli
oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.
Il link dove reperire il documento:
I lavori alla Camera non si sono fermati, forte è
l’impegno del deputato padernese On. Ezio Casati del Partito Democratico, per una
giusta e definiva conclusione dell’iter legislativo.
Poi, come precisato dalla Camera, impedito
all’amministrazione comunale, in primis alla scorsa ed attuale di Paderno
Dugnano, interpretazioni difformi della norma, si dovrà predisporre stime
basate su un reale valore al metro quadrato delle abitazioni così come da
quotazioni OMI dell’Agenzia delle entrate, e non su valori incredibilmente alti
e fuori mercato.
Ricordiamo che secondo gli amministratori padernesi il
valore a metro quadrato di un’abitazione economica e popolare non può essere
inferiore ad € 1.912.
A prestissimo con l’intervento
alla Camera dell’On. Ezio Casati sul tema trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà.
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