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martedì 8 marzo 2016

Paderno Dugnano: la Commissione Territorio del 7 marzo 2016




Alle ore 18,30, davanti ad un folto gruppo di cittadini (elemento inusuale) si è riunita la Commessione Territorio. La sala normalmente usata per le commissioni non è stata sufficiente per accogliere la voglia di partecipazione dei cittadini, e si è quindi resa necessaria l’apertura della sala consiliare.
 
Due gli argomenti all’ordine del giorno:
- la riqualificazione di alcuni ambiti cittadini, con particolare riguardo alla via Sant’Ambrogio, tra Incirano e Palazzolo;
- l’annosa questione della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle abitazioni economiche e popolari “167”.
 
Sul primo punto, che ha occupato una buona parte della riunione, lasciamo i commenti al comitato per via Sant’Ambrogio. Una cosa però è stata chiara, la volontà dell’Amministrazione di procedere nella “riqualificazione” della via senza introdurre l’auspicato senso unico (in continuità con le scelte urbanistiche adottate per via Italia) e quindi senza pista ciclabile, e con il sacrificio (si è chiaramente parlato di tagli) di un imprecisato numero di tigli.

Per quanto concerne la questione “167”.

Verrà presentata nel Consiglio Comunale del prossimo 15 marzo una nuovo deliberazione in sostituzione di quella in vigore, n. 17 del 7 aprile 2014 (in prossimità delle elezioni).
La deliberazione non è stata esposta nei dettagli, comunque la novità è rappresentata dall’adeguamento della sola modalità di riduzione del valore venale del terreno in conformità al parere della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 9 marzo 2015.

Non è apparso chiaro se verrà reintrodotta la riduzione del 25% prevista dalla legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 2 comma 89), considerata nelle stime e nella deliberazione di Consiglio n. 50 del 28 giugno 2011 e poi, misteriosamente, e senza alcuna spiegazione scomparsa nel 2014.

Semplicemente, pensiamo, si tornerà vicini ai valori, particolarmente esosi, indicati nelle stime redatte a partire dall’anno 2011, con grande disparità di trattamento rispetto ai cittadini che hanno potute esercitare il diritto a partire dagli anni precedenti.

Non si è colta quindi l’occasione di una revisione del valore delle abitazione, la nostre case trentennali, continueranno ad essere:
 
nuove
 
con un valore di
 
2.250 €/mq. (box a parte)

Non è detto che non si tornerà sull’argomento, anzi. La nascente deliberazione, ancor prima di vedere la luce, è parziale e provvisoria.

Nasce della volontà dell’Amministrazione di mettersi al riparo di eventuali attenzioni da parte della Corte dei Conti.

Allora chiediamo:


Perchè intervenire solo in questo momento a distanza di un anno dal 9 marzo 2015?

I pagamenti, e i rogiti, effettuati dopo il 9 marzo 2015, secondo l’interpretazione dell’Amministrazione, hanno comportato un danno erariale alla Città?

Perché non intervenire, seriamente, con equità e correttezza, riportando le richieste ai valori proposti, solo ad alcuni, fino all’anno 2010?

Cara Terra Mia continuerà a vigilare a tutela dei condomini 167 delle abitazioni economiche e popolari, per la giusta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Invitiamo alla massima partecipazione al prossimo Consiglio Comunale che tratterà, tra l’altro, della questione 167.


… libertà è partecipazione …




lunedì 16 novembre 2015

Via Riboldi 117: pagamenti e convenzione che non tengono conto dei vari pronunciamenti della Corte dei Conti

Con la determinazione n. 737 del 29 ottobre 2015 relativa all’approvazione della convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà condominio di via C. Riboldi n. 117 (EDILMONARI S.P.A.) si continuano a ripercorre vecchi schemi.



In particolare, l’impianto della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, continua a basarsi sulla contestata deliberazione n. 17 del 07 aprile 2014 (quella votata in barba al Regolamento del Consiglio Comunale da consiglieri in conflitto di interessi), i cui contenuti sono stati ripetutamente bocciati da vari pronunciamenti della Corte dei Conti.

Prima la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 15 aprile 2014 (n. 170/2014/PAR) si era pronunciata  a seguito della richiesta, nota prot. n. 17819 del 4 aprile 2014 proprio del Comune di Paderno Dugnano invalidando, di fatto, la delibera padernese e chiarendo che:

“Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la conseguente facoltà di abbattere fino al 50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del 60 per cento.”

Quando l’amministrazione padernese operava solo una strana riduzione, si del 50%, ma che andava a sostituire la sacrosanta riduzione del 25%, prevista dai criteri di calcolo dell’indennità̀ di espropriazione, ovvero dall’all’art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), che le Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, avevano già ritenuto doveroso operarsi.

Da notare il tempismo nell’invio delle nuove proposte per la trasformazione del diritto di superficie:






In data coincidente con il pronunciamento della Corte dei Conti. Buon senso avrebbe voluto il ritiro della deliberazione e, ovviamente, delle lettere.

Ebbene niente di tutto questo è successo


Poi la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2015/QMIG del 9 marzo 2015 è di nuovo intervenuta sulla questione, in modo ancora una volta difforme dalla volontà degli amministratori padernesi, e innescando lavori parlamentari finalizzati ad una chiarificazione della norma in senso agevolativo per i cittadini,


Di fronte a questo quadro di incertezze, buon senso avrebbe voluto un fare un passo indietro, una pausa di riflessione, non fare cassa a tutti i costi.

Invece avanti tutta:




Si riporta che il corrispettivo è calcolato in conformità ai criteri di cui all’art. 31, comma 48 della legge n. 448 del 1998:


Sarà vero? Visto i pareri di segno opposto di ben due sezioni della Corte dei Conti.

Tutto ciò, per poter incassare 21.953 euro da n. 4 (quattro) famiglie di via Riboldi n. 117, che hanno pagato dopo che le proposte di trasformazione sono state, di fatto, bocciate dalla Corte dei Conti.
Possiamo ragionevolmente ritenere che anche altre famiglie padernesi possano trovarsi nella medesima situazione.



Sembra che i buoni propositi di correttezza e trasparenza enunciati dell’Assessore Tonello siano venuti meno, e si continui nel solco tracciato dal Suo predecessore.


giovedì 5 novembre 2015

CARA TERRA MIA ARRIVA IN PARLAMENTO - il video


Invitiamo la Pubblica Amministrazione del comune di Paderno Dugnano, con riferimento al sindaco in carica Dott. Alparone Marco di astenersi dal fare proposte ai cittadini, non compatibili e rispettose  con quanto stabilito alla data del loro ricorso dalla Corte dei Conti. Le regole devono valere per tutti i cittadini e per tutti i paesi.

Pensiamo che la giunta Alparone  abbia causato non pochi problemi ai cittadini, altro che dalla loro parte, sono riusciti a convincere alcuni condomini a pagare cifre esorbitanti non dovute e rischiano di creare ulteriori problemi particolarmente gravi.



Ezio Casati: intervento alla CAMERA DEI DEPUTATI di mercoledì 28 ottobre sul tema del passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà nell'edilizia popolare convenzionata.


Diamo evidenzia dell’impegno e dell’importante iniziativa dell’on. Ezio Casati (Partito Democratico) per il ripristino dell'originaria e corretta interpretazione della norma che regola la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle abitazioni economiche e popolari di decine di migliaia di famiglie italiane.



Lo scorso mercoledì 28 ottobre sono intervenuto alla Camera dei Deputati sul tema del passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà nell'edilizia popolare convenzionata. 

On. Ezio Casati (Partito Democratico)
La normativa prevedeva una scontistica del 60% sul valore venale; con la legge di Stabilità 2014 s'introduceva la facoltà dei comuni di incrementare la riduzione con un'ulteriore taglio del 50%. Ma diverse interpretazioni delle Corti dei Conti hanno dato adito, in diversi comuni e regioni italiane, ad interpretazioni errate o restrittive per i cittadini che intendono convertire le superfici degli immobili in proprietà. 

Il senso del mio breve intervento in Aula, alla fine della seduta n° 152, è la richiesta di chiarimenti al Governo e il ripristino dell'originaria e corretta interpretazione della norma. In allegato il file video con il mio breve intervento.

Su questo importante tema, che seguirò fino in fondo, ho già interpellato il Governo nella figura del sottosegretario Pierpaolo Baretta. 

on.le Ezio Casati





domenica 1 novembre 2015

La CAMERA DEI DEPUTATI della REPUBBLICA ITALIANA nella seduta del 4 agosto 2015 torna ad occuparsi della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà


Il parere della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 9 marzo 2015, di cui al post:


ha creato molte perplessità nei condomini 167 che auspicano l’equa e corretta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà della loro prima casa economica e popolare.
Le stesse perplessità sono sorte anche agli organi legislativi, in particolare la Camera dei Deputati nella seduta di martedì 4 agosto ha impegnato il Governo ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, norme agevolative  che esprimano le originarie finalità agevolative introdotte dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, per essere chiari corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie decisamente più bassi.


XVII LEGISLATURA
Allegato A

Seduta di Martedì 4 agosto 2015

Estratto:

La Camera, premesso che:
l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha soppresso, a partire dagli atti pubblici formati dal 1o gennaio 2014 e dalle scritture private autenticate da tale data, tutte le agevolazioni e le esenzioni tributarie sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, quale è il diritto di superficie. Tale norma riguarda anche la tassazione degli atti di acquisto dai comuni del diritto di superficie su case costruite su aree Peep (Piano per l'edilizia economico popolare);
l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 ha, nello specifico, modificato l'aliquota fissandola al 9 per cento con un minimo, a carico dei contribuenti, di mille euro. Successivamente con la legge n. 164 dell'11 novembre 2014, all'articolo 20, comma 4-ter, sono state ripristinate le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 23 del 2011;
risulta evidente come dal 1o di gennaio all'11 novembre 2014 a coloro che hanno sottoscritto, per necessità, i contratti per il riscatto dell'area Peep è stata applicata una tassazione maggiorata rispetto ai cittadini che non hanno dovuto effettuare tale pratica entro questa ristretta finestra temporale;
appare quindi palese la disparità di trattamento economico tra coloro che sono riusciti a concludere l’iter per il riscatto prima del 1o gennaio 2014 e quelli che lo faranno a decorrere dal 12 novembre 2014;
in data 22 dicembre 2014 il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno (numero 9/02679-bis-B/122) che impegna il Governo a sanare questa evidente incongruenza;
la stessa Ragioneria dello Stato, in una relazione tecnica sulle coperture economiche necessarie ad attuare tale provvedimento, ha affermato che gli effetti sarebbero di entità «non apprezzabile»;
l'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – legge finanziaria del 1999 – ha dato la facoltà ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei Peep (Piani di edilizia economica e popolare), già concesse in diritto di superficie, agli attuali proprietari degli alloggi. In particolare la disposizione prevede, per gli assegnatari delle aree in superficie, l'opportunità di ottenere la pienezza del diritto di proprietà dell'immobile posseduto e di disporre del medesimo senza più alcun vincolo e condizionamento giuridico; per tale fattispecie il corrispettivo da pagare al comune è determinato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta comunale secondo determinati criteri e parametri;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 89), novellando i commi 1 e 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ha successivamente introdotto nuovi parametri per la determinazione del corrispettivo;
l'applicazione di tali parametri, la cui interpretazione consente comunque una autonomia da parte delle singole amministrazioni comunali rispetto alle indicazioni degli uffici competenti (come ad esempio la rivalutazione in base agli indici Istat), sta creando alcune criticità consistenti nelle molteplici differenziazioni dei corrispettivi da pagare. Le differenziazioni dei corrispettivi, oltre a generare gravi disparità di trattamento economico fra i cittadini rispetto alla tempistica di richiesta del riscatto ed alla residenza (oltre a ricorsi nei tribunali competenti), stanno di fatto bloccando e rallentando numerose pratiche di cessione;
sarebbe auspicabile, anche in relazione alla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro Paese e per promuovere il diritto all'abitazione, addivenire ad una definizione di criteri uniformi, su tutto il territorio nazionale, che possa agevolare l'acquisto degli alloggi nelle aree comprese nei Peep, risolvendo il problema delle domande che ad oggi risultano bloccate ed impedendo di fatto alle singole amministrazioni comunali interpretazioni difformi della norma in oggetto;
in data 15 ottobre 2013 il Governo ha accolto un ordine del giorno (numero 9/1544-A/17) che impegna il Governo a «rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep per promuovere un'applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse»;
anche a seguito di tale atto di indirizzo l'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: tale novella interviene sulla disciplina della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, al fine di prevedere che l'ente, su parere del proprio ufficio tecnico, fissi tale corrispettivo in misura pari al 60 per cento (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento;
questa norma ha però causato problematiche di carattere interpretativo. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 58/2015/PAR del 9 marzo 2015, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, legge n. 448 del 1998, come novellata dall'articolo 1, comma 392, legge n. 147 del 2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all'Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento;
appare palese che questa interpretazione della Corte dei conti differisca sostanzialmente dalle originarie finalità introdotte dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo provvedimento utile:
una norma che modifichi l'articolo 20, comma 4-ter, della legge n. 164 dell'11 novembre 2014, sancendo che nei riguardi delle domande di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, già definite mediante contratti sottoscritti in sede di rogito notarile tra il 1o gennaio 2014 e l'11 novembre 2014, venga ricalcolato l'importo dovuto utilizzando i criteri vigenti (previsti dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011) e contestualmente vengano rimborsate ai cittadini coinvolti le maggiori somme versate;
una norma volta a rimodulare i parametri normativi relativi alla cessione delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare, al fine di applicare la normativa in modo uniforme ed indifferenziato, in tutte le realtà territoriali, interpretando la disposizione prevista dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) nel senso che il corrispettivo è determinato partendo dal valore venale del bene, che l'ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.


Il link dove reperire il documento:





I lavori alla Camera non si sono fermati, forte è l’impegno del deputato padernese On. Ezio Casati del Partito Democratico, per una giusta e definiva conclusione dell’iter legislativo.
Poi, come precisato dalla Camera, impedito all’amministrazione comunale, in primis alla scorsa ed attuale di Paderno Dugnano, interpretazioni difformi della norma, si dovrà predisporre stime basate su un reale valore al metro quadrato delle abitazioni così come da quotazioni OMI dell’Agenzia delle entrate, e non su valori incredibilmente alti e fuori mercato.

Ricordiamo che secondo gli amministratori padernesi il valore a metro quadrato di un’abitazione economica e popolare non può essere inferiore ad € 1.912.


A prestissimo con l’intervento alla Camera dell’On. Ezio Casati sul tema trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.



martedì 27 ottobre 2015

La Corte dei Conti si è nuovamente pronunciata sulla facoltà dei comuni di abbattere i corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie










Che la delibera del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 17 del 7 aprile 2014 ad oggetto “DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL VALORE VENALE RELATIVO AL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. CONSEGUENTE MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28 GIUGNO 2011” fosse clamorosamente sbagliata è un fatto ormai noto e consolidato.
Ricordiamo che stiamo parlando della delibera passata solo grazie la voto di consiglieri in conflitto di interessi, che, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Comunale, dovevano astenersi dal dibattito e dal voto abbandonando l’aula consigliare.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 15 aprile 2014 (n. 170/2014/PAR) si era pronunciata  a seguito della richiesta, nota prot. n. 17819 del 4 aprile 2014 proprio del Comune di Paderno Dugnano invalidando, di fatto, la delibera padernese e chiarendo che:

“Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la conseguente facoltà di abbattere fino al 50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del 60 per cento.”


L’amministrazione padernese operava solo una strana riduzione, si del 50%, ma che andava a sostituire la sacrosanta riduzione del 25%, prevista dai criteri di calcolo dell’indennità̀ di espropriazione, ovvero dall’all’art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), che le Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, avevano già ritenuto doveroso operarsi.

Ebbene, la Corte dei conti, a sorpresa interviene di nuovo sulla questione.




Prendendo posizione proprio sul parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, sollecitata dagli amministratori padernesi.





Cambiando un convincimento, che partiva dallo spirito “vero” della norma, così come pensato dai legislatori: ABBATTERE DEL 50% IL VALORE VENALE DEL BENE.


L’equivoco, perché di questo crediamo si tratta, nasce da poche righe inserite nella  nota di lettura n. 26 del dicembre 2013 degli atti del Senato.



E quindi la Sezione delle autonomie della Corte dei conti si è così pronunciata:



Tutto ciò cosa vuol dire?

Primo. La delibera del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 17 del 7 aprile 2014 è sbagliata, ma questa non è certo una novità.

Secondo. Urge un nuovo intervento legislativo, chiarificatore di quanto lo spirito della norma già voleva prevedere: l’abbattimento del 50% del valore venale del terreno.

Terzo. Attenzione, se qualche condomino 167 avesse malauguratamente aderito alla proposta di trasformazione, correrebbe il serio pericolo di dover integrare quanto già pagato.

Quarto. Si potrebbe configurare un danno erariale per il Comune, figlio di una delibera da un lato estremamente penalizzante per i condomini 167 padernesi (ad es. valore al metro quadrato dell’abitazione di € 1.912 assurdamente alto e mancata considerazione della già prevista riduzione del 25% trattandosi di espropriazione di terreni per finalità sociali), e dall’altro talmente pasticciata da risultare non in sintonia con i vari pareri espressi dalla Corte dei conti, seppur, per alcuni aspetti, contrastanti tra loro.


In conclusione, dobbiamo dire: appare palese che questa interpretazione della Corte dei conti differisca sostanzialmente dalle originarie finalità introdotte dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.

Non siamo solo noi a pensarla in questo modo, tanto è vero che gli organi legislativi sono già al lavoro per modificare la disposizione prevista dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, nel senso di ripristinare le originarie finalità, cioè ripristinando la facoltà di abbattere il valore venale del bene fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.

Guardando al futuro con ottimismo di questo elemento daremo a breve riscontro.