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martedì 13 settembre 2016
martedì 8 marzo 2016
Paderno Dugnano: la Commissione Territorio del 7 marzo 2016

Alle ore 18,30, davanti ad un folto gruppo di cittadini (elemento inusuale) si è riunita la Commessione Territorio. La sala normalmente usata per le commissioni non è stata sufficiente per accogliere la voglia di partecipazione dei cittadini, e si è quindi resa necessaria l’apertura della sala consiliare.
Due gli
argomenti all’ordine del giorno:
- la
riqualificazione di alcuni ambiti cittadini, con particolare riguardo alla via
Sant’Ambrogio, tra Incirano e Palazzolo;
- l’annosa
questione della trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà delle abitazioni economiche e popolari “167”.
Sul primo
punto, che ha occupato una buona parte della riunione, lasciamo i commenti al
comitato per via Sant’Ambrogio. Una cosa però è stata chiara, la volontà
dell’Amministrazione di procedere nella “riqualificazione” della via senza
introdurre l’auspicato senso unico (in continuità con le scelte urbanistiche
adottate per via Italia) e quindi senza pista ciclabile, e con il sacrificio
(si è chiaramente parlato di tagli) di un imprecisato numero di tigli.
Per
quanto concerne la questione “167”.
Verrà
presentata nel Consiglio Comunale del prossimo 15 marzo una nuovo deliberazione
in sostituzione di quella in vigore, n. 17 del 7 aprile 2014 (in prossimità
delle elezioni).
La
deliberazione non è stata esposta nei dettagli, comunque la novità è
rappresentata dall’adeguamento della sola modalità di riduzione del valore
venale del terreno in conformità al parere della Corte dei Conti - Sezione
delle autonomie n. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 9 marzo 2015.
Non è
apparso chiaro se verrà reintrodotta la riduzione del 25% prevista dalla legge
del 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 2 comma 89), considerata nelle stime e nella
deliberazione di Consiglio n. 50 del 28 giugno 2011 e poi, misteriosamente, e
senza alcuna spiegazione scomparsa nel 2014.
Semplicemente,
pensiamo, si tornerà vicini ai valori, particolarmente esosi, indicati nelle
stime redatte a partire dall’anno 2011, con grande disparità di trattamento
rispetto ai cittadini che hanno potute esercitare il diritto a partire dagli
anni precedenti.
Non si è
colta quindi l’occasione di una revisione del valore delle abitazione, la
nostre case trentennali, continueranno ad essere:
nuove
con un
valore di
2.250 €/mq. (box a parte)
Non è
detto che non si tornerà sull’argomento, anzi. La nascente deliberazione, ancor
prima di vedere la luce, è parziale e provvisoria.
Nasce
della volontà dell’Amministrazione di mettersi al riparo di eventuali
attenzioni da parte della Corte dei Conti.
Allora chiediamo:
Perchè intervenire solo in questo momento a
distanza di un anno dal 9 marzo 2015?
I pagamenti, e i rogiti, effettuati dopo il 9
marzo 2015, secondo l’interpretazione dell’Amministrazione, hanno comportato un
danno erariale alla Città?
Perché non intervenire, seriamente, con
equità e correttezza, riportando le richieste ai valori proposti, solo ad alcuni,
fino all’anno 2010?
Cara
Terra Mia continuerà a vigilare a tutela dei condomini 167 delle abitazioni
economiche e popolari, per la giusta trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà.
Invitiamo alla massima
partecipazione al prossimo Consiglio Comunale che tratterà, tra l’altro, della
questione 167.
… libertà
è partecipazione …
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lunedì 16 novembre 2015
Via Riboldi 117: pagamenti e convenzione che non tengono conto dei vari pronunciamenti della Corte dei Conti
Con la determinazione n. 737 del 29 ottobre 2015
relativa all’approvazione della convenzione per la trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà condominio di via C. Riboldi n. 117
(EDILMONARI S.P.A.) si continuano a ripercorre vecchi schemi.
In particolare, l’impianto della trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà, continua a basarsi sulla
contestata deliberazione n. 17 del 07 aprile 2014 (quella votata in barba al
Regolamento del Consiglio Comunale da consiglieri in conflitto di interessi), i
cui contenuti sono stati ripetutamente bocciati da vari pronunciamenti della
Corte dei Conti.
Prima la Corte
dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 15 aprile 2014 (n. 170/2014/PAR) si era
pronunciata a seguito della
richiesta, nota prot. n. 17819 del 4 aprile 2014 proprio del Comune di Paderno
Dugnano invalidando, di fatto, la delibera padernese e chiarendo che:
“Alla luce dell’evoluzione del
quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data
dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare
il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la
conseguente facoltà di abbattere fino al
50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del
60 per cento.”
Quando l’amministrazione padernese operava solo una
strana riduzione, si del 50%, ma che andava a sostituire la sacrosanta
riduzione del 25%, prevista dai criteri di calcolo dell’indennità̀ di
espropriazione, ovvero dall’all’art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001,
n. 327 (modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), che le
Sezioni riunite della Corte dei conti
con la deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, avevano già ritenuto
doveroso operarsi.
Da notare il tempismo nell’invio delle nuove proposte
per la trasformazione del diritto di superficie:
In data
coincidente con il pronunciamento della Corte dei Conti. Buon senso
avrebbe voluto il ritiro della deliberazione e, ovviamente, delle lettere.
Ebbene niente
di tutto questo è successo
Poi la Corte
dei Conti Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2015/QMIG
del 9 marzo 2015 è di nuovo intervenuta
sulla questione, in modo ancora una volta difforme dalla volontà degli
amministratori padernesi, e innescando lavori parlamentari finalizzati ad una chiarificazione
della norma in senso agevolativo per i cittadini,
Di fronte a questo quadro di incertezze, buon senso avrebbe
voluto un fare un passo indietro, una pausa di riflessione, non fare cassa a
tutti i costi.
Invece avanti tutta:
Si riporta che il corrispettivo è calcolato in
conformità ai criteri di cui all’art. 31, comma 48 della legge n. 448 del 1998:
Sarà vero? Visto i
pareri di segno opposto di ben due sezioni della Corte dei Conti.
Tutto ciò, per poter incassare 21.953 euro da n. 4
(quattro) famiglie di via Riboldi n. 117, che hanno pagato dopo che le proposte di trasformazione sono state, di
fatto, bocciate dalla Corte dei Conti.
Possiamo ragionevolmente ritenere che anche altre famiglie
padernesi possano trovarsi nella medesima situazione.
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giovedì 5 novembre 2015
CARA TERRA MIA ARRIVA IN PARLAMENTO - il video
Invitiamo la Pubblica Amministrazione del comune di Paderno
Dugnano, con riferimento al sindaco in carica Dott. Alparone Marco di astenersi
dal fare proposte ai cittadini, non compatibili e rispettose con quanto stabilito alla data del loro
ricorso dalla Corte dei Conti. Le regole
devono valere per tutti i cittadini e per tutti i paesi.
Pensiamo che la giunta Alparone abbia causato non pochi problemi ai cittadini,
altro che dalla loro parte, sono riusciti a convincere alcuni condomini a
pagare cifre esorbitanti non dovute e rischiano di creare ulteriori problemi
particolarmente gravi.
Ezio Casati: intervento alla CAMERA DEI DEPUTATI di mercoledì 28 ottobre sul tema del passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà nell'edilizia popolare convenzionata.
Diamo evidenzia dell’impegno e dell’importante iniziativa dell’on. Ezio Casati (Partito Democratico) per il ripristino dell'originaria e corretta
interpretazione della norma che regola la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà delle abitazioni economiche e popolari di
decine di migliaia di famiglie italiane.
Lo scorso mercoledì 28 ottobre sono intervenuto alla Camera dei Deputati
sul tema del passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà
nell'edilizia popolare convenzionata.
![]() |
| On. Ezio Casati (Partito Democratico) |
Il senso del mio breve intervento in
Aula, alla fine della seduta n° 152, è la richiesta di chiarimenti al Governo e
il ripristino dell'originaria e corretta interpretazione della norma. In allegato il file video con il mio breve
intervento.
Su questo importante tema, che
seguirò fino in fondo, ho già interpellato il Governo nella figura del
sottosegretario Pierpaolo Baretta.
on.le Ezio Casati
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domenica 1 novembre 2015
La CAMERA DEI DEPUTATI della REPUBBLICA ITALIANA nella seduta del 4 agosto 2015 torna ad occuparsi della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
Il
parere della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 10 /SEZAUT/2015/QMIG
del 9 marzo 2015, di cui al post:
ha
creato molte perplessità nei condomini 167 che auspicano l’equa e corretta
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà della loro
prima casa economica e popolare.
Le
stesse perplessità sono sorte anche agli organi legislativi, in particolare la Camera dei Deputati nella seduta di
martedì 4 agosto ha impegnato il Governo ad inserire, nel prossimo
provvedimento utile, norme agevolative
che esprimano le originarie finalità agevolative introdotte dall'articolo
1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per essere
chiari corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie
decisamente più bassi.
XVII LEGISLATURA
Allegato A
Seduta di Martedì 4 agosto 2015
Estratto:
La Camera, premesso che:
l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha
soppresso, a partire dagli atti pubblici formati dal 1o gennaio 2014 e dalle
scritture private autenticate da tale data, tutte le agevolazioni e le
esenzioni tributarie sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, quale è il diritto di superficie. Tale norma riguarda
anche la tassazione degli atti di acquisto dai comuni del diritto di superficie
su case costruite su aree Peep (Piano per l'edilizia economico popolare);
l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 ha, nello
specifico, modificato l'aliquota fissandola al 9 per cento con un minimo, a
carico dei contribuenti, di mille euro. Successivamente con la legge n. 164
dell'11 novembre 2014, all'articolo 20, comma 4-ter, sono state ripristinate le
agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di
trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 23 del 2011;
risulta evidente come dal 1o di gennaio all'11 novembre 2014 a coloro che
hanno sottoscritto, per necessità, i contratti per il riscatto dell'area Peep è
stata applicata una tassazione maggiorata rispetto ai cittadini che non hanno
dovuto effettuare tale pratica entro questa ristretta finestra temporale;
appare quindi palese la disparità di trattamento economico tra coloro che
sono riusciti a concludere l’iter per il riscatto prima del 1o gennaio 2014 e
quelli che lo faranno a decorrere dal 12 novembre 2014;
in data 22 dicembre 2014 il Governo ha accolto come raccomandazione un
ordine del giorno (numero 9/02679-bis-B/122) che impegna il Governo a sanare
questa evidente incongruenza;
la stessa Ragioneria dello Stato, in una relazione tecnica sulle coperture
economiche necessarie ad attuare tale provvedimento, ha affermato che gli
effetti sarebbero di entità «non apprezzabile»;
l'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 –
legge finanziaria del 1999 – ha dato la facoltà ai comuni di cedere in
proprietà le aree comprese nei Peep (Piani di edilizia economica e popolare),
già concesse in diritto di superficie, agli attuali proprietari degli alloggi.
In particolare la disposizione prevede, per gli assegnatari delle aree in
superficie, l'opportunità di ottenere la pienezza del diritto di proprietà
dell'immobile posseduto e di disporre del medesimo senza più alcun vincolo e
condizionamento giuridico; per tale fattispecie il corrispettivo da pagare al
comune è determinato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta comunale
secondo determinati criteri e parametri;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 89), novellando i
commi 1 e 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001, ha successivamente introdotto nuovi parametri per la determinazione
del corrispettivo;
l'applicazione di tali parametri, la cui interpretazione consente comunque
una autonomia da parte delle singole amministrazioni comunali rispetto alle
indicazioni degli uffici competenti (come ad esempio la rivalutazione in base
agli indici Istat), sta creando alcune criticità consistenti nelle molteplici
differenziazioni dei corrispettivi da pagare. Le differenziazioni dei
corrispettivi, oltre a generare gravi disparità di trattamento economico fra i
cittadini rispetto alla tempistica di richiesta del riscatto ed alla residenza
(oltre a ricorsi nei tribunali competenti), stanno di fatto bloccando e
rallentando numerose pratiche di cessione;
sarebbe auspicabile, anche in
relazione alla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro
Paese e per promuovere il diritto all'abitazione, addivenire ad una definizione
di criteri uniformi,
su tutto il territorio nazionale, che possa agevolare l'acquisto degli alloggi
nelle aree comprese nei Peep, risolvendo il problema delle domande che ad oggi
risultano bloccate ed impedendo
di fatto alle singole amministrazioni comunali interpretazioni difformi della
norma in oggetto;
in data 15 ottobre 2013 il Governo ha
accolto un ordine del giorno (numero 9/1544-A/17) che impegna il Governo a
«rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep per
promuovere un'applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà
territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte
dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse»;
anche a seguito di tale atto di indirizzo l'articolo 1, comma 392, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'articolo 31, comma 48, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448: tale novella interviene sulla disciplina della
determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del
comune, al fine di prevedere che l'ente, su parere del proprio ufficio tecnico,
fissi tale corrispettivo in misura pari al 60 per
cento (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato
attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il Comune di abbattere
tale valore fino al 50 per cento;
questa norma ha però causato problematiche di carattere
interpretativo. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti,
con la deliberazione n. 58/2015/PAR del 9 marzo 2015, ha pronunciato il seguente
principio di diritto: «La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, legge
n. 448 del 1998, come novellata dall'articolo 1, comma 392, legge n. 147 del
2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del
corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà, è data all'Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la
quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente
di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento;
appare palese che questa interpretazione della Corte
dei conti differisca sostanzialmente dalle originarie finalità introdotte
dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo
provvedimento utile:
una norma che modifichi l'articolo 20, comma 4-ter, della legge n. 164
dell'11 novembre 2014, sancendo che nei riguardi delle domande di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, già definite
mediante contratti sottoscritti in sede di rogito notarile tra il 1o gennaio
2014 e l'11 novembre 2014, venga ricalcolato l'importo dovuto utilizzando i
criteri vigenti (previsti dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23
del 2011) e contestualmente vengano rimborsate ai cittadini coinvolti le
maggiori somme versate;
una norma volta a rimodulare i
parametri normativi relativi alla cessione delle aree comprese nei piani di
edilizia economica e popolare, al fine di applicare la normativa in
modo uniforme ed indifferenziato, in tutte le realtà territoriali,
interpretando la disposizione prevista dall'articolo 31, comma 48, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27
dicembre 2013, n. 147) nel senso che il corrispettivo è determinato partendo dal valore venale del
bene, che l'ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando
successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli
oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.
Il link dove reperire il documento:
I lavori alla Camera non si sono fermati, forte è
l’impegno del deputato padernese On. Ezio Casati del Partito Democratico, per una
giusta e definiva conclusione dell’iter legislativo.
Poi, come precisato dalla Camera, impedito
all’amministrazione comunale, in primis alla scorsa ed attuale di Paderno
Dugnano, interpretazioni difformi della norma, si dovrà predisporre stime
basate su un reale valore al metro quadrato delle abitazioni così come da
quotazioni OMI dell’Agenzia delle entrate, e non su valori incredibilmente alti
e fuori mercato.
Ricordiamo che secondo gli amministratori padernesi il
valore a metro quadrato di un’abitazione economica e popolare non può essere
inferiore ad € 1.912.
A prestissimo con l’intervento
alla Camera dell’On. Ezio Casati sul tema trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà.
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martedì 27 ottobre 2015
La Corte dei Conti si è nuovamente pronunciata sulla facoltà dei comuni di abbattere i corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie
Che la delibera
del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 17 del 7 aprile 2014 ad
oggetto “DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE
DI ABBATTIMENTO DEL VALORE VENALE RELATIVO AL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. CONSEGUENTE
MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28 GIUGNO 2011”
fosse clamorosamente sbagliata è un fatto ormai noto e consolidato.
Ricordiamo che stiamo parlando della delibera passata
solo grazie la voto di consiglieri in conflitto di interessi, che, nel rispetto
del Regolamento del Consiglio Comunale, dovevano astenersi dal dibattito e dal
voto abbandonando l’aula consigliare.
La Corte dei conti
- Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 15 aprile 2014 (n.
170/2014/PAR) si era pronunciata a seguito della richiesta, nota prot. n. 17819 del 4 aprile
2014 proprio del Comune di Paderno Dugnano invalidando, di fatto, la delibera
padernese e chiarendo che:
“Alla luce dell’evoluzione del
quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data
dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare
il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la
conseguente facoltà di abbattere fino al
50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del
60 per cento.”
L’amministrazione padernese operava solo una strana
riduzione, si del 50%, ma che andava a sostituire la sacrosanta riduzione del
25%, prevista dai criteri di calcolo dell’indennità̀ di espropriazione, ovvero dall’all’art.
37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (modificati dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244), che le Sezioni riunite della Corte dei conti con la
deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, avevano già ritenuto doveroso
operarsi.
Ebbene, la Corte dei conti, a sorpresa interviene di
nuovo sulla questione.
Prendendo posizione proprio sul parere espresso dalla
Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, sollecitata
dagli amministratori padernesi.
Cambiando un convincimento, che partiva dallo spirito
“vero” della norma, così come pensato dai legislatori: ABBATTERE DEL 50% IL VALORE VENALE DEL BENE.
L’equivoco, perché di questo crediamo si tratta, nasce
da poche righe inserite nella nota
di lettura n. 26 del dicembre 2013 degli atti del Senato.
E quindi la Sezione delle autonomie della Corte dei
conti si è così pronunciata:
Tutto ciò cosa vuol dire?
Primo. La delibera del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano
n. 17 del 7 aprile 2014 è sbagliata, ma questa non è certo una novità.
Secondo. Urge un nuovo intervento legislativo, chiarificatore
di quanto lo spirito della norma già voleva prevedere: l’abbattimento del 50%
del valore venale del terreno.
Terzo. Attenzione, se qualche condomino 167 avesse
malauguratamente aderito alla proposta di trasformazione, correrebbe il serio
pericolo di dover integrare quanto già pagato.
Quarto. Si potrebbe configurare un danno erariale per il
Comune, figlio di una delibera da un lato estremamente penalizzante per i
condomini 167 padernesi (ad es. valore al
metro quadrato dell’abitazione di € 1.912 assurdamente alto e mancata
considerazione della già prevista riduzione del 25% trattandosi di
espropriazione di terreni per finalità sociali), e dall’altro talmente
pasticciata da risultare non in sintonia con i vari pareri espressi dalla Corte
dei conti, seppur, per alcuni aspetti, contrastanti tra loro.
In conclusione, dobbiamo dire: appare palese che questa interpretazione della Corte dei
conti differisca sostanzialmente dalle originarie finalità introdotte
dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Non siamo solo noi a pensarla in questo modo, tanto è
vero che gli organi legislativi sono già al lavoro per modificare la
disposizione prevista dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nel senso di ripristinare le originarie finalità, cioè
ripristinando la facoltà di abbattere il valore venale del bene fino al 50 per
cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già
abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie
rivalutati.
Guardando al futuro con ottimismo di questo elemento
daremo a breve riscontro.
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