martedì 27 ottobre 2015

La Corte dei Conti si è nuovamente pronunciata sulla facoltà dei comuni di abbattere i corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie










Che la delibera del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 17 del 7 aprile 2014 ad oggetto “DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL VALORE VENALE RELATIVO AL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. CONSEGUENTE MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28 GIUGNO 2011” fosse clamorosamente sbagliata è un fatto ormai noto e consolidato.
Ricordiamo che stiamo parlando della delibera passata solo grazie la voto di consiglieri in conflitto di interessi, che, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Comunale, dovevano astenersi dal dibattito e dal voto abbandonando l’aula consigliare.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 15 aprile 2014 (n. 170/2014/PAR) si era pronunciata  a seguito della richiesta, nota prot. n. 17819 del 4 aprile 2014 proprio del Comune di Paderno Dugnano invalidando, di fatto, la delibera padernese e chiarendo che:

“Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la conseguente facoltà di abbattere fino al 50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del 60 per cento.”


L’amministrazione padernese operava solo una strana riduzione, si del 50%, ma che andava a sostituire la sacrosanta riduzione del 25%, prevista dai criteri di calcolo dell’indennità̀ di espropriazione, ovvero dall’all’art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), che le Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, avevano già ritenuto doveroso operarsi.

Ebbene, la Corte dei conti, a sorpresa interviene di nuovo sulla questione.




Prendendo posizione proprio sul parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, sollecitata dagli amministratori padernesi.





Cambiando un convincimento, che partiva dallo spirito “vero” della norma, così come pensato dai legislatori: ABBATTERE DEL 50% IL VALORE VENALE DEL BENE.


L’equivoco, perché di questo crediamo si tratta, nasce da poche righe inserite nella  nota di lettura n. 26 del dicembre 2013 degli atti del Senato.



E quindi la Sezione delle autonomie della Corte dei conti si è così pronunciata:



Tutto ciò cosa vuol dire?

Primo. La delibera del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 17 del 7 aprile 2014 è sbagliata, ma questa non è certo una novità.

Secondo. Urge un nuovo intervento legislativo, chiarificatore di quanto lo spirito della norma già voleva prevedere: l’abbattimento del 50% del valore venale del terreno.

Terzo. Attenzione, se qualche condomino 167 avesse malauguratamente aderito alla proposta di trasformazione, correrebbe il serio pericolo di dover integrare quanto già pagato.

Quarto. Si potrebbe configurare un danno erariale per il Comune, figlio di una delibera da un lato estremamente penalizzante per i condomini 167 padernesi (ad es. valore al metro quadrato dell’abitazione di € 1.912 assurdamente alto e mancata considerazione della già prevista riduzione del 25% trattandosi di espropriazione di terreni per finalità sociali), e dall’altro talmente pasticciata da risultare non in sintonia con i vari pareri espressi dalla Corte dei conti, seppur, per alcuni aspetti, contrastanti tra loro.


In conclusione, dobbiamo dire: appare palese che questa interpretazione della Corte dei conti differisca sostanzialmente dalle originarie finalità introdotte dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.

Non siamo solo noi a pensarla in questo modo, tanto è vero che gli organi legislativi sono già al lavoro per modificare la disposizione prevista dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, nel senso di ripristinare le originarie finalità, cioè ripristinando la facoltà di abbattere il valore venale del bene fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.

Guardando al futuro con ottimismo di questo elemento daremo a breve riscontro.


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