venerdì 4 marzo 2016

CONDOMINI 167 - NOI CI SAREMO



Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà


Recenti novità (dal 1° gennaio 2014)

Dal 1° gennaio 2014 è stato modificato il comma 48 dell’art. 31 della legge del 23 dicembre 1998 n. 448:
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

Evidenziata la parte aggiunta, di seguito la parte sostituita:
“ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11, convertito, con modificazioni, dalla , escludendo luglio 1992, n. 333 legge 8 agosto 1992, n. 359 la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma”.

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2
In data 4 aprile 2014 il Comune di Paderno Dugnano con nota prot. n. 17819 firma del Sindaco, chiede un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, specificando quanto viene deliberato:

valore venale dell'area abbattuto del 50 per cento;
ulteriore abbattimento 60 cento;

e chiede se sia legittimo procedere alla restituzione a quanti hanno già pagato e perfezionato l’atto di trasferimento di quanto corrisposto in più rispetto alle nuove stime.

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3
In data 7 aprile 2014  viene approvato (solo grazie al voto di consiglieri in conflitto di interessi) il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 17 secondo il metodo di calcolo già comunicato alla Corte dei Conti.

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4
In data 15 aprile 2014 la Corte di Conti della Lombardia con parere 170/2014/PAR risponde alla richiesta del 4 aprile 2014, in senso negativo sia sul criterio di calcolo, sia sull’eventuale restituzione dell’eccedenza già pagata da alcuni.

In merito al criterio di calcolo:

“Sulla questione concernente il criterio di calcolo da adottare per la determinazione del corrispettivo in questione a seguito della declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni sopra richiamate, sono intervenute le Sezioni riunite della Corte dei conti che, con la deliberazione 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, hanno ritenuto che il rinvio operato dall’art. 31, comma 48, dovesse intendersi riferito ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità̀ di espropriazione, ovvero all’art. 37, commi 1 e 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, come
modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui l’indennità̀ di espropriazione di un area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene e quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, questa è ridotta del 25 per cento.”

omissis

“Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la conseguente facoltà di abbattere fino al 50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del 60 per cento.”

In merito al criterio di calcolo:

Si deve viceversa escludere, diversamente da quanto prospettato nella richiesta di parere in esame, che il comune possa rideterminare, sulla base dei medesimi criteri, i corrispettivi calcolati in applicazione della normativa previgente in modo da restituire l’eventuale eccedenza ai privati.


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5
In data 9 marzo 2015 la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con parere N. 10 /SEZAUT/2015/QMIG risponde ad richiesta del  Comune di Cabras (OR), in merito alle modalità di determinazione da parte dei comuni del corrispettivo relativo alla cessione in proprietà delle aree comprese nei piani di edilizia economico e popolare (P.E.E.P.), già concesse in diritto di superficie, da un’interpretazione diversa sia rispetto al Comune di Paderno Dugnano, sia rispetto alla Corte dei Conti della Lombardia:

“La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento.”

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6
L’interpretazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie è conseguenza dei “contenuti della nota di lettura n. 26 del dicembre 2013 (atti Senato), relativa alla legge di stabilità 2014 laddove, con riguardo al comma 392 dell’articolo unico, si evidenzia come, per un verso, si incrementi il valore del bene al quale rapportare la percentuale di determinazione del corrispettivo di cessione e, per altro, si attribuisca ai Comuni la possibilità di ridurre tale percentuale sino al 50 per cento.”:

Comma 392
(Valore delle aree cedute dai Comuni)

Il comma in esame interviene sulla modalità di determinazione del corrispettivo delle aree cedute dai Comuni. In particolare, si stabilisce che il corrispettivo delle aree cedute dal Comune è determinato in misura corrispondente al 60 per cento non del valore determinato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, del 106 decreto-legge n. 333 del 199222 ma del valore venale del bene. Inoltre, i comuni possono abbattere tale valore fino al 50 per cento.

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7
In data 10 ottobre 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato un manuale che individua e analizza i migliori strumenti offerti dalla normativa per sviluppare azioni di accompagnamento agli enti locali, in materia di trasformazione delle aree PeeP e PiP concesse dai Comuni in diritto di superficie o in proprietà vincolata

La base su cui calcolare il valore venale dell’area
Secondo le stime del Comune di Paderno Dugnano il valore a metro quadrato delle abitazioni, basandosi su valori OSMI (Borsa Immobiliare) per case nuove edificate nel II° semestre 2010 e nel I° semestre 2011 è di:
€ 1912
Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Anche alla luce della finalità economico popolare dell’operazione si ritiene di poter considerare quale valore venale di riferimento, i valori minimi, riferiti alle civili abitazioni, estrapolati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) pubblicata dall’agenzia del territorio (ultimo dato disponibile).
Tale valore venale, ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001, va ridotto del 25% (nuova modalità di calcolo dell’indennità di esproprio), in quanto riferito ad interventi di riforma economico sociale.
Questo valore così determinato, va poi decurtato di un ulteriore 60%, nel rispetto del meccanismo previsto dall’art 31 comma 48 L. 448/1998, così come espressamente chiarito dalla delibera n. 22 del 2011 della Corte dei Conti sez. riunite.

Quindi l’ultimo dato disponibile, riferito al valore minimo per civili abitazioni, in normale stato conservativo (il più diffuso), site nelle zone periferiche di Paderno Dugnano è di:
€ 1500

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A presto CARA TERRA MIA

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